Attestato di rischio polizza rca: cosa cambia dopo le ultime novità?

Consultabile per via telematica, l’attestato di rischio descrive il passato assicurativo del conducente e non solo

Attestato di rischio polizza rca: cosa cambia dopo le ultime novità?

L'attestato di rischio delle polizze rc auto è il documento che racconta il passato assicurativo dell'automobilista, riportando oltre ai dati identificativi del veicolo e dell'intestatario della polizza la classe di merito di appartenenza e il numero di incidenti causati nel corso degli ultimi cinque anni. Disponibile solo in formato digitale dal 2015, l'attestato di rischio ha subito una nuova evoluzione lo scorso 1° giugno, diventando "dinamico".

A cosa serve l'attestato di rischio?

Descrivendo il passato assicurativo del conducente, l'attestato di rischio è un documento fondamentale per la sottoscrizione delle polizze assicurative per auto e moto e nel calcolo del premio assicurativo annuale. Si tratta di un documento in costante aggiornamento, fornito direttamente dalle compagnie assicurative in cui sono riportati:

  • i dati personali dell'intestatario della polizza;
  • i dati identificativi del veicolo;
  • il numero dei sinistri provocati nel corso degli ultimi cinque anni;
  • la classe di merito maturata CU (Bonus-Malus) e la classe di merito universale.

Per garantire una maggiore trasparenza e ridurre il rischio di truffe ai danni delle compagnie, dal 1° luglio 2015 l'attestato di rischio è disponibile solo in formato digitale. L'assicurato potrà consultare questo documento per via telematica, accedendo direttamente al sito della compagnia assicurativa, oppure richiedere la consegna attraverso altre modalità, come: via posta elettronica, tramite app e perfino tramite social network.

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L'attestato di rischio va presentato quando si sottoscrive una nuova polizza?

Consultabile per via telematica, l'attestato di rischio non deve essere più fornito quando viene sottoscritta una nuova polizza assicurativa. Infatti, oltre ad essere disponibile nell'area personale del sito della propria compagnia, tutte le informazioni riportate in questo documento sono presenti anche nella banca dati gestita dall'Ania, sotto il controllo dell'Ivass - l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni -, accessibile a tutte le compagnie assicurative.

Quindi nel caso in cui si decida di cambiare compagnia assicurativa, il contraente non dovrà presentare questo documento. La compagnia assicurativa ha però l'obbligo di fornire una copia 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Attestato di rischio: le ultime novità del 2018

Per garantire una valutazione più precisa del livello di sinistrosità dell'assicurato, con il provvedimento 71 del 2018 si è deciso di rendere l'attestato di rischio è diventato dinamico. Nel documento saranno riportati anche i sinistri tardivi, ovvero pagati a ridosso o dopo la scadenza della polizza anche nei casi in cui l'assicurato abbia cambiato compagnia.

Saranno inclusi nella valutazione anche gli incidenti provocati nel periodo di validità di polizze assicurative temporanee. Infatti, fino ad ora tutti gli incidenti denunciati dopo il cambio della compagnia non venivano valutati nell'attribuzione della classe di merito, permettendo agli automobilisti di accedere ad una classe di merito migliore.

Un'altra novità introdotta dal provvedimento riguarda il periodo di valutazione dei sinistri che viene esteso a 10 anni. A partire dal 2019, nella tabella di sinistrosità pregressa saranno riportati tutti gli incidenti avuti nell'ultimo decennio. Per l'attribuzione della classe di merito, il periodo di validità dell'attestato di rischio resta fermo a 5 anni. Tutte le novità sono entrate ufficialmente in vigore dal 1° giugno e si applicheranno alle polizze in scadenza dal 1° agosto.