Scadenza polizza Rca, sentenza della Cassazione fa chiarezza

Scadenza polizza Rca e sinistri: ecco cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e cosa occorre sapere per evitare errori

Scadenza polizza Rca, sentenza della Cassazione fa chiarezza

In un momento di forte contrazione dei mercati, ogni spesa assume una rilevanza maggiore. Le Rc auto incidono in maniera sempre più decisiva sul bilancio delle famiglie, tanto che in molti hanno scelto di rinunciare al proprio veicolo. Tanti altri, invece, hanno trovato valido supporto nella rete, dove è possibile mettere le assicurazioni auto più vantaggiose a confronto e registrare una decurtazione della spesa significativa. Ma ciò che occorre sapere sull'universo rc auto non si limita a prezzi, polizze e premi; l'ultima novità in questione giunge dalla Corte di Cassazione, la quale ha finalmente fatto chiarezza sulle implicazioni relative alla scadenza della polizza Rca e alle eventuali conseguenze in caso di sinistri in periodi non coperti da assicurazione.

Mettere le assicurazioni auto di Genialloyd a confronto con quelle di Quixa o Direct Line per scegliere la più conveniente è sempre la strada consigliata, ma a patto che vi muoviate per tempo e che non vi troviate privi di coperture durante la guida, anche perché in caso di sinistri le conseguenze possono essere durissime.

La Sentenza n°23167/14 del 31 ottobre scorso ha messo ordine alla confusione giuridica e fatto chiarezza sull'attivazione della copertura assicurativa. Giunti alla scadenza della polizza, seguono quindici giorni di tolleranza, dopodiché la copertura viene sospesa; essa viene riattivata a partire dal giorno stesso in cui viene versato il premio assicurativo alla compagnia di riferimento. È importante capire il meccanismo che regolamenta il mercato e i prezzi delle Rca per procedere in modo corretto lungo l'iter previsto.

Nello sciagurato caso di incidente con veicolo privo di copertura, le possibilità sono due. La prima è che non abbiate pagato la prima rata o il premio unico previsto dal normale contratto assicurativo; in tal caso la sospensione non è opponibile al terzo danneggiato, il quale deve quindi essere pagato in presenza del regolare contrassegno che indica la data di scadenza della copertura. La seconda possibilità è che non sia stata pagata la seconda rata della polizza; in tal caso la copertura è considerata opponibile al terzo danneggiato, il quale dovrà obbligatoriamente rivolgersi al Fondo garanzia vittime della strada.