Rc auto, CGUE: coperto il risarcimento per danno morale, ma non sotto i minimi Ue

La CGUE ha pubblicato due sentenze sul risarcimento del danno morale in caso di incidenti stradali con vittime

Rc auto, CGUE: coperto il risarcimento per danno morale, ma non sotto i minimi Ue

L'assicurazione obbligatoria rc auto deve garantire la copertura del risarcimento per il danno morale, se il diritto nazionale ne consente la domanda ai familiari della vittima di un incidente stradale. La copertura minima prevista dal diritto dell'Unione europea per i danni alla persona si applica anche al danno morale. Lo ha stabilito la seconda sezione della Corte di giustizia europea con le sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 pubblicate oggi, 24 ottobre 2013.

Per comprendere al meglio le decisioni della CGUE, chiamata quindi a far chiarezza sul risarcimento del danno morale come conseguenza di incidenti stradali con vittime, si devono analizzare brevemente le direttive su cui si è basata. La prima impone agli Stati membri di provvedere affinché i veicoli che circolano nel loro territorio siano coperti da un'assicurazione; la seconda stabilisce che l'assicurazione deve coprire obbligatoriamente i danni alle persone (per un importo minimo di copertura pari a 1 milione di euro per vittima o a 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime), e i danni alle cose (per un importo minimo di 1 milione di euro per sinistro, a prescindere dalle vittime). In sostanza, sebbene gli Stati membri siano liberi in linea di principio di determinare le modalità e i danni coperti dall'assicurazione, devono altresì tener conto delle norme del diritto dell'Unione.

La prima causa prende in considerazione un incidente, avvenuto in territorio ceco nel 2008, fra un'auto immatricolata nella Repubblica slovacca e un veicolo immatricolato nella Repubblica ceca. I familiari della vittima chiedevano alla compagnia assicuratrice del responsabile dell'incidente il risarcimento del danno morale (il diritto civile ceco lo consente). La compagnia aveva però rifiutato in virtù del fatto che, in base alla normativa slovacca sull'assicurazione obbligatoria, la copertura garantita dalla stessa non si estende al danno morale.

La Corte di Giustizia nella sentenza odierna ha precisato che i danni alla persona, coperti obbligatoriamente dall'assicurazione come prevede la seconda direttiva, "comprendono ogni danno arrecato all'integrità della persona, incluse le sofferenze sia fisiche sia psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto dell'Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell'assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia".

La seconda causa riguarda invece un incidente avvenuto nel 2006 in Lettonia, in cui un bambino di dieci anni aveva perso i genitori ed era stato posto sotto la tutela della nonna. La tutrice aveva chiesto alla compagnia assicuratrice un risarcimento per danno morale, subito dal bambino, per un importo di oltre 200 mila euro. La normativa lettone, che prevede che la compagnia assicuratrice possa essere chiamata a risarcire per questo tipo di danno, fissa però un importo molto basso.

E in tal senso, la Corte ha chiarito che "se uno Stato membro riconosce il diritto a una compensazione per il danno morale subito", come nel caso della Lettonia, esso non può però prevedere per questa categoria di danni, che rientrano "tra i danni alla persona ai sensi della seconda direttiva, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati in tale direttiva".