RC Auto: l'ISVAP assicura il confronto nei contratti

Obbligo confronto tariffe RC Auto nella stipula contratti assicurativi.

RC Auto: l'ISVAP assicura il confronto nei contratti

Nella L. n. 27/2012, è previsto che gli intermediari assicurativi sono tenuti a informare i clienti prima di stipulare sottoscrivere il contratto, in modo trasparente, corretto e completo sulla tariffa e altre condizioni di contratto proposte da almeno tre compagnie assicurative di diversi gruppi.

Il cliente deve poter dichiarare espressamente di aver ricevuto le informazioni e il mancato adempimento dell'obbligo informativo comporta sanzione (tra € 1000 a € 10.000) a carico della compagnia che ha conferito mandato all'agente. E' prevista una pubblicazione semestrale da parte dell'Autorità di una relazione che illustra l'efficacia di tali disposizioni.

In particolare nel regolamento:

- l'art. 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni.

- l'art. 3 riguarda i soggetti destinatari dell'informativa fornita dall'intermediario che sono i "consumatori" e anche le persone fisiche e giuridiche per la stipula dei nuovi contratti e nei casi di rinnovo.

- l'art. 4 prevede in casi di contratti con tacito rinnovo l'introduzione di un obbligo a carico delle imprese che operano attraverso intermediari di integrare la comunicazione da inviare all'assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza annuale con l'informativa relativa alla possibilità di ottenere, recandosi presso l'intermediario, i preventivi ad altre imprese non appartenenti ai medesi gruppi.

- l'art. 5 prevede l'obbligo di integrazione dei siti internet aziendali con il richiamo alla possibilità di comparare le offerte r.c. auto tramite il servizio pubblico di comparazione "Tuopreventivatore", accessibile dai sinti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'ISVAP.

- l'art. 6 individua l'oggetto specifico dell'obbligo d'informazione a carico degli intermediari, gli strumenti di comparazione utilizzabili che possono essere quelli predisposti dalle imprese operanti nel ramo r.c. auto e disponibili sui rispettivi siti internet, il servizio pubblico di comparazione citato nel precedente articolo e i servizi di comparazione costituiti e gestiti dalle associazioni degli intermediari che aggregano i dati dei suddetti preventivatori aziendali.

L'articolo in questione prevede anche la modalità per garantire l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte degli aventi diritto, prevedendo che l'avvenuta consegna risulti da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente prima della stipula o rinnovo del contratto. L'intermediario dovrà conservare copia della suddetta dichiarazione dalla quale risulti la denominazione delle imprese di cui sono stati forniti i preventivi, evidenza dei preventivi rilasciati che consenta l'immediata consultazione in caso di verifiche.

- l'art. 7 concerne i criteri di scelta da parte dell'intermediario dei preventivi personalizzati da fornire al cliente, tale che l'intermediario deve comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza, professionalità acquisendo le informazioni per valutare le specifiche esigenze assicurative e garantendo un adeguato livello d'informazione non recando pregiudizio al cliente sottoscrittore.