Risarcimento danni

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Il risarcimento danni in caso di sinistro stradale consiste in un rimborso a cui sono tenute le compagnie di assicurazione auto nei confronti delle persone danneggiate.

Risarcimento danni diretto

A partire dalle disposizioni che sono entrate in vigore il primo gennaio 2007 è possibile, in determinate circostanze, richiedere un risarcimento danni diretto, inoltrando la richiesta di rimborso alla propria compagnia di assicurazione, che provvederà a rivalersi sulla compagnia del responsabile del sinistro. Questa procedura permette di semplificare le pratiche per il risarcimento danni e garantisce anche una maggiore rapidità nell'ottenere la liquidazione del sinistro. Il risarcimento diretto può essere richiesto solo in determinate condizioni: l'incidente non deve coinvolgere più di due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia; i danni fisici al conducente non devono superare il 9% di invalidità permanente; la procedura di risarcimento diretto si applica anche se su uno dei veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

Nel momento in cui si verifica l'incidente i conducenti dei veicoli coinvolti devono anzitutto denunciare alla propria compagnia assicurativa l'accaduto attraverso il modulo blu che viene fornito dalla stessa, in caso contrario si rischia infatti di perdere il diritto risarcimento danni. Perché la denuncia sia considerata valida deve essere inoltrata entro 3 giorni dal sinistro, inoltre è bene ricordare che il diritto di risarcimento danni si prescrive a 2 anni dall'evento. Entro questo periodo, quindi, fermo restando l'obbligo di denunciare il fatto alla propria assicurazione entro tre giorni, vanno avviate le procedure di risarcimento danni. La richiesta di risarcimento danni deve essere consegnata a mano oppure inviata alla propria compagnia assicurativa tramite lettera raccomandata a.r., o tramite fax, telegramma o email e deve contenere tutte le informazioni dei veicoli coinvolti (targa, compagnia assicurativa, contatti). Si dovrà inoltre allegare la perizia dell'officina, specificare il luogo dove si trovano i veicoli e, in caso di danni a persone, la documentazione medica necessaria e i moduli relativi alla constatazione amichevole, se compilati.

L'assicurazione è obbligata a formulare offerta di risarcimento danni entro 60 giorni dalla richiesta per i danni alle cose o al veicolo (il termine si riduce a 30 giorni se è stato sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole C.A.I.) ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Dal momento dell'accettazione della proposta di risarcimento danni, l'assicurazione è tenuta al rimborso entro 15 giorni.

Risarcimento danni ordinario

Nel caso in cui non fosse possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, si procederà con quella relativa al risarcimento danni ordinario, che prevede che il danneggiato faccia riferimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento danni. In questo caso, a seguito della denuncia, la parte danneggiata deve inviare una richiesta di risarcimento alla compagnia della controparte specificando tutti i dati già indicati per il risarcimento diretto, precisando le dinamiche dell'incidente e facendo pervenire anche gli eventuali certificati medici delle persone lese.

Nel momento in cui la compagnia propone la sua offerta di risarcimento danni, il danneggiato può accettarla o non accettarla: nel primo caso la compagnia pagherà la somma proposta entro 15 giorni, nel secondo, invece, la somma proposta verrà comunque versata come acconto al danneggiato che potrà richiedere, agendo giudizialmente, risarcimenti ulteriori.

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