L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore

La trasgressione dell'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile prevede una sanzione pecuniaria e il sequestro del mezzo.

L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore

L'obbligo dell'assicurazione auto per la responsabilità civile verso terzi è imposto dall'art. 193 del Codice della Strada a tutti i veicoli a motore non circolanti su rotaie. La trasgressione della legge comporta una sanzione amministrativa, da 779 a 3.119 euro, e il sequestro amministrativo del veicolo. La sanzione scatta anche se il veicolo non è in moto ed è parcheggiato su una pubblica via.

I soggetti passivi sono sia chi ha posto in circolazione il veicolo sia il proprietario o l'usufruttuario dello stesso. L'organo di polizia che accerta la violazione ne ordina il trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Laddove il veicolo, intestato al conducente, circoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti ne dispone la confisca amministrativa. Chi rifiuta la custodia del veicolo viola l'art. 213 del C.d.S. che prevede una sanzione di € 1.549,00 e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Entro 10 giorni dalla notifica del sequestro, si ha la possibilità di ravvedersi e prendere in custodia il veicolo, in mancanza l'organo accertatore trasmette il verbale di sequestro al Prefetto il quale trasferisce la proprietà del veicolo al custode.

Riduzione della sanzione

La sanzione è ridotta a un quarto, € 179,00 in luogo di € 742,00, nei seguenti casi:

- l'assicurazione è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art. 1901 del Codice Civile. Invero, se il contratto assicurativo è con tacito rinnovo, sono concessi 15 giorni di copertura assicurativa oltre la scadenza (s'incorre comunque nella sanzione prevista dall'art. 180 del C.d.S. per mancata esposizione del certificato assicurativo). Durante gli ulteriori quindici giorni, pagando il premio assicurativo per almeno 6 mesi, si può avere la riduzione della sanzione e il dissequestro del veicolo. A tal fine l'interessato dovrà esibire la documentazione assicurativa (contratto, certificato e contrassegno) che comprovi la copertura assicurativa per almeno sei mesi.

Se non si esegue il pagamento della sanzione, il verbale è inviato al Prefetto e il veicolo è sottoposto a confisca.

- l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provvede alla demolizione e alla cancellazione dal PRA.

Per il dissequestro e la restituzione del veicolo, si deve provare di aver pagato la sanzione, il premio assicurativo per almeno sei mesi e le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Casi di esonero da responsabilità

- La circolazione del veicolo è avvenuta contro la propria volontà.

- Il veicolo è stato venduto, anche se l'atto non è ancora trascritto al PRA (Cass. 5229/1994; Cass.1226/1999).

Danni causati da veicolo privo di assicurazione

Ne rispondono in solido il guidatore e il proprietario del veicolo. Se non hanno i mezzi economici sufficienti a risarcire il danno, il danneggiato può chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.